PIA BASILE RESPONSABILE SAFEGUARDING DELLA REGGIO BIC

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica R.C. Basket in Carrozzina (di seguito Associazione), nel rispetto delle linee guida predisposte dalla Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina, in osservanza di quanto disposto dai D.lgs. n.n. 36/2021 e 39/2021, emessi a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, per come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica R.C. Basket in Carrozzina.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI/CIP, le eventuali ulteriori disposizioni e/o le raccomandazioni emanate per le Politiche di Safeguarding.

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati, informandoli e coinvolgendoli sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione ed in particolar modo sulle procedure per la segnalazione degli stessi e sulla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni dei suindicati fenomeni.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva sarà pubblicato sulla homepage del sito internet dell’Associazione, oltre ché affisso nella sede legale e/o operativa della stessa, nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali di:

  • trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  • tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva,
  • garanzia della salute e del benessere psico-fisico come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ed il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Prevenzione e gestione dei rischi 

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

  • l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità dignità ed autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetuato attraverso l’uso di strumenti digitali;
  • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata che sia in grado, in senso reale o anche solo potenziale, di arrecare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche, o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere un’attività fisica inappropriata come la somministrazione di carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenamenti atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In questo contesto sono da annoverare anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di sostanze comunque vietate da norme vigenti e dalla normativa antidoping:
  • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti un grave fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi ed ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; -l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto e considerata non desiderata, od il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può anche consistere nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, ovvero nell’osservare il tesserato in condizioni o contesti non appropriati; la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o altro socio o tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dai rispettivi ruoli, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamenti o condotte o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
  • L’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  • l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto d professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume,
  • il bullismo, il cyber bullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono porre in essere, personalmente, ovvero attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata che ripetuta nel corso del tempo, in danno di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato stesso, possono anche consistere in condotte di prevaricazione e sopraffazione ripetute ed atte ad intimidire o turbare un tesserato, e che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento,
  • i comportamenti discriminatori, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, stato sociale od economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioniL’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina alla quale l’Associazione è affiliata.
    Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi. In ogni caso, il responsabile Safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a:

    1) sensibilizzazione i membri dell’associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

    2) definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

    3) garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

    Il Consiglio direttivo potrà sospendere o la rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei minori.

    Uso degli spazi dell’Associazione

    Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

    Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

    Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’ Associazione.

    Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi ad utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

    In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

    Trasferte

    In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.

    Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

    Tutela della privacy

    A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

    I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte. all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

    In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

    L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

    La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’ Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data ecc., deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.

    Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

    Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

    Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

    Segnalazione dei comportamenti lesivi

    In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica o email. Le chiavi di accesse a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

    In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle competenti Autorità,

    L’Associazione deve garuntire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

  • presentato una denuncia o una segnalazione,
  • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione,
  • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni:
  • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatoriA titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello, nelle linee guida della Federazione Pallacanestro in Carrozzina, del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ed ogni altra attuale e la successiva documentazione che ne costituisce parte integrante emessa a tal fine,
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello nelle linee guida della Federazione Pallacanestro in Carrozzina, del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ed ogni altra attuale e la successiva documentazione che ne costituisce parte integrante emessa a tal fine, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato:
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate,
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione,
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione,
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.

 

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione e della documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi,
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto,
  • multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione,
  • sospensione dalla retribuzione e dalle attività per un massimo di giorni 15;
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze levi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali e applicabile il richiamo verbale e lo violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna,

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

b) l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione,

c) la violazione delle minare adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante, la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui é parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dalle attività per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione c/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante cosi da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante,

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’ Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi,
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto,
  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni:
  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno,
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione,
  • radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale. Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.

L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della FIPIC, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.

L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi,

L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FIPIC.

 

Reggio Calabria, 28.08.2024.

 

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 19 agosto 2024, alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ ASD RC Basket in Carrozzina, presso la sede legale sita in Reggio Calabria, via Pio XI Die. Priv. Putortì 7, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Associazione

2 Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente della Associazione, Sig.ra Ilaria Margherita D’Anna, il quale verificata la presenza dei consiglieri:

1. Maria Rosaria Bottari (Vice Presidente);

2. Adriana Taglieri (Segretario);

dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno Il Presidente, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Taglieri che accetta

Si passa alla disamina dell’ordine del giorno.

1 Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD

2. Varie ed eventuali

In riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente ha aperto la riunione ed ha introdotto l’argomento in discussione, spiegando l’importanza della figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD RC Basket in Carrozzina, in osservanza a quanto disposto dalle Linee Guida della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ed ai D.lgs. n.n. 36/2021 e 39/2021, emessi a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, per come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale Valutato il fatto che:

  • il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, deve essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli istruttori tecnici territoriali;
  • secondo le linee guida deve essere individuato tra i soggetti che hanno i requisiti di competenze e esperienza necessari per svolgere efficacemente questo ruolo cruciale ad essere opportunamente aggiornato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina alla quale l’Associazione e affiliata,
  • la Sig.ra Pia Antonella Francesca Basile (CF: BSLPTN78D4112241), si è resa disponibile a ricoprire tale ruolo e si riserva di produrre il certificato del casellario giudiziale da cui evincersi l’assenza di condanne e procedimenti ed esibendo nel frattempo autocertificazione a tal fine,
  • il Consiglio Direttivo ritenendo sussistenti in capo alla Sig.ra Pia Antonella Francesca Basile i requisiti richiesti per la nomina di Responsabile Safeguarding, nomina la stessa quale Responsabile Safeguarding con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi,

Il Responsabile sarà tenuto a consegnare il certificato del casellario giudiziale aggiornato ad ogni scadenza e/o autocertificazione.

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità dei presenti;

Di conseguenza, il Presidente dichiara che la Sig.ra Pia Antonella Francesca Basile è ufficialmente incaricato al ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dal 12/08/2024 al 12/08/2028.

La nomina del responsabile sarà pubblicata sulla homepage della A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina, affissa presso la sede legale e/o operativa della medesima e comunicata al Responsabile FIPIC delle politiche di safeguarding Non essendoci altro da discutere, il Consiglio chiude i lavori alle ore 18:00.

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